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AZIENDA
UNITA SANITARIA LOCALE N° 11
U.F.
PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ZONA VALDARNO INFERIORE
P.ZZA DELLA COSTITUZIONE S.ROMANO MONTOPOLI V/ARNO
ASSOCIAZIONE
CONCIATORI
VIA BUONI - SANTA CROCE SULLARNO
CONSORZIO
CONCIATORI
P. ZZA SPALLETTI - PONTE A EGOLA
A.S.S.A.
LAVORAZIONI C/ TERZI
P. ZZA FRATELLI CERVI SANTA CROCE SULLARNO
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI
ZONA DEL CUOIO
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SCHEDA TECNICA PER LINEE MINIME DI INDIRIZZO
NELLACQUISTO
DI:
NUOVE
ATTREZZATURE PER LA
LAVORAZIONE
DELLE PELLI
MACCHINE CON MARCATURA
CE
A
cura di:
AZIENDA
USL 11 U.F. PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per. Ind. LUCIANO BARTALI, Ing. MASSIMO DEL SARTO,
Dr. GIUSEPPE ANTONIO FARINA, Per. Ind. MARCO FASTELLI,
Per. Ind. FLORIO MACCANTI, Per. Ind. DAVID MICHELI, Per. Ind.
GABRIELE PERTICI.
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI
Sig. FABIO GORELLI
ASSOCIAZIONE
CONCIATORI S.CROCE S/A
Dr. ATTILIO NICCOLI
CONSORZIO
CONCIATORI PONTE A EGOLA
Sig.ra DANIELA CARLOTTI
A.S.S.A.
LAVORAZIONI CONTO TERZI
Ing. MASSIMO
GUIDUCCI.
Con
la collaborazione di:
ASSOMAC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI MACCHINE ED ACCESSORI PER
CALZATURE, PELLETTERIA E CONCERIA
Ing. ANDREA FAVAZZI
SI
RINGRAZIANO INFINE:
TUTTI GLI OPERATORI DELLA U.O. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
AZIENDA
USL 11 ZONA VALDARNO INFERIORE PER LESPERIENZA E LA COLLABORAZIONE
FORNITE
PREMESSA
:
Nel corso dellattività di vigilanza della ASL 11, sono stati
effettuati controlli anche su macchine nuove con marcatura CE dove sono
state riscontrate inosservanze alle norme di igiene e sicurezza. E
emersa pertanto, nellambito del Gruppo Macchine, la necessità di dare
utili indicazioni per lacquisto, noleggio, ecc
, di nuove macchine
ed attrezzature al fine di garantire una migliore applicazione del DPR
459/96 regolamento di attuazione della direttiva macchine nel nostro
paese. La presente scheda monografica si inserisce autonomamente tra
quelle già pubblicate relative ai temi delle sicurezza sul lavoro delle
macchine per conceria. Il Gruppo di lavoro è formato da operatori della
Azienda USL n°11, zona Valdarno, funzionari e tecnici delle Associazioni
degli Imprenditori ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in stretta
collaborazione con tecnici ASSOMAC in rappresentanza dei costruttori di
macchine per conceria.
FINALITA
:
Questa scheda ha lobiettivo di indicare ai vari soggetti che
operano nellambito del settore conciario, suggerimenti e linee guida
utilizzabili nelle fasi di acquisto, noleggio, ecc .., di macchine con
marcatura CE, progettate e costruite in conformità alla DIRETTIVA
MACCHINE. Questi suggerimenti e linee guida possono essere utili anche
in fase di acquisto, modifica, dismissione di macchine non marcate CE.
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INDICE
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1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4. |
Direttiva Macchine
Normativa
Marcatura CE
Responsabilità
Responsabilità dei progettisti, fabbricanti, commercianti e
installatori
Responsabilità dei datori di lavoro
Macchine usate
Infortuni
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2.
2.1.
2.2. |
Documentazione
Libretto duso e manutenzione
Dichiarazione di conformità
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3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3. |
Fasi preliminari allacquisto
Come orientarsi nella scelta
Interfaccia macchina ambiente di lavoro
Rumore
Illuminazione
Interfaccia macchina impianti
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4.
4.1.
4.2.
4.3. |
Fase di acquisto
Esame della macchina
Contratto
Certificato di installazione
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Note finali
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NDICAZIONI
GENERALI
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OGGETTO
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SIGNIFICATO
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1.Direttiva Macchine
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Il DPR 459/96, comunemente
detto DIRETTIVA MACCHINE, è il Regolamento per
lattuazione delle direttive 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE e
93/68 CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine.
Lo scopo principale della
direttiva è quello di regolare la commercializzazione e la messa in
servizio delle macchine ai fini della sicurezza degli utilizzatori e
della libera circolazione delle macchine stesse nel Mercato Unico.
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1.1Normativa
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Il
DPR 459/96 si applica sia per le macchine sia per i componenti di
sicurezza (art. 1). Una volta delimitato il campo di applicazione
del decreto viene specificato (art. 2) che le macchine e i
componenti di sicurezza devono essere conformi ai principi contenuti
nello stesso decreto e ai requisiti di sicurezza previsti
nellAllegato I.
Viene
poi stabilito che le macchine e i componenti di sicurezza prima
dellimmissione sul mercato o la messa in servizio devono avere un
attestato di conformità:
·
per le
macchine mediante dichiarazione CE di conformità, di cui
allAllegato II, e apposizione di marcatura CE (art. 5)
·
per i
componenti di sicurezza mediante dichiarazione CE di conformità, di
cui allAllegato II.
I
requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono elencati
nellAllegato I di cui citiamo i principi dintegrazione:
a)
per costruzione le macchine devono essere atte a funzionare,
ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali
operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante,
espongano a rischi le persone. Le misure adottate dovrebbero avere
lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante lesistenza
prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e
smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una
situazione normale prevedibile.
b)
per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante
deve eliminare o ridurre i rischi nel migliore modo possibile,
adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi
che non possono essere eliminati, informare gli utilizzatori dei
rischi residui dovuti allincompleta efficacia delle misure di
protezione adottate, indicare, quando è richiesta, la formazione
particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di
protezione individuale.
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1.1Normativa (segue)
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c)
in sede di progettazione e di costruzione della macchina,
nonché nellatto di redazione delle istruzioni per luso, il
fabbricante deve considerare non soltanto luso normale della
macchina, ma anche luso della macchina ragionevolmente
prevedibile. La macchina deve essere progettata in modo da evitare
che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio.
Negli altri casi le istruzioni per luso devono richiamare
lattenzione dellutilizzatore sulle controindicazioni
nelluso della macchina che potrebbero, in base allesperienza,
presentarsi.
d)
nelle condizioni duso previste devono essere ridotti al
minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche
(stress) delloperatore, tenuto conto dei principi
dellergonomia.
e)
allatto della progettazione e della costruzione il
fabbricante deve tenere conto degli obblighi imposti alloperatore
dalluso necessario e prevedibile delle attrezzature di protezione
individuali quali, ad esempio guanti, calzature ecc.
f)
la macchina deve essere fornita completa di tutte le
attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla
regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun
rischio.
La
direttiva si applica a tutte le macchine messe in commercio dal 21
settembre 1996 in poi.
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1.2Marcatura CE
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Dal momento della entrata in
vigore del DPR 459/96 la marcatura CE - con tutto quanto essa
comporta sul piano tecnico e documentale - è divenuta obbligatoria
per tutte le macchine immesse per la prima volta sul mercato e per
tutte le macchine immesse per la prima volta in servizio.
Il
decreto si applica (art. 1, commi 3 e 4) anche alle macchine che
abbiano subito modifiche costruttive non rientranti
nellordinaria o straordinaria manutenzione, nonché alle
macchine che abbiano subito variazioni delle modalità di utilizzo
non previste direttamente dal costruttore.
Pertanto
la direttiva macchine si applica non soltanto alle macchine
nuove o rimesse a nuovo bensì alle macchine che abbiano
subito nella struttura tecnica modificazioni così radicali da
potersi equiparare a macchine nuove, nonché, alle macchine che
abbiano subito variazioni delle modalità di utilizzo
originariamente previste così importanti da comportare rischi
nuovi e da richiedere lassoggettamento alla nuova disciplina.
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1.2Marcatura CE (segue)
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La
marcatura CE di una macchina (e dellintera serie di produzione in
conformità):
·
è
lultimo atto di una procedura che inizia con lanalisi dei
rischi e termina con lattestazione che rispetta tutti i requisiti
essenziali di sicurezza ad essa pertinenti;
·
è
accompagnata da una dichiarazione di conformità redatta ai sensi di
legge;
·
è altresì
dotata di una documentazione tecnica esplicativa di tutti gli
aspetti tecnici e normativi considerati dal produttore per
fronteggiare i rischi previamente analizzati.
La marcatura CE che si
risolvesse in un simbolo grafico privo di effettivi significati di
rispondenza ai requisiti tecnici e documentali imposti dalla
direttiva macchine potrebbe configurare un falso, una frode e
una truffa (tutti illeciti penalmente sanzionati).
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1.3Responsabilità
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Come si vede la portata del
decreto è molto ampia e significativa ed a tale scopo alcune
fondamentali disposizioni dello stesso D. Lgs. 626/94 sono state
modificate proprio per accogliere a pieno titolo la direttiva
macchine nellambito delle disposizioni che inquadrano gli
obblighi dei protagonisti della sicurezza delle attrezzature di
lavoro: progettisti, fabbricanti, commercianti, installatori ed,
ovviamente, datori di lavoro.
Il DPR 459/96 non prevede
sanzioni penali in caso di inosservanza dei precetti, in quanto le
sanzioni a carico dei vari soggetti sono contenute nel D.Lgs 626/94.
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1.3.1. Responsabilità
dei progettisti, fabbricanti, commercianti e installatori
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Le responsabilità per
progettisti, fabbricanti, commercianti e installatori possono essere
sia penali - per reati di danno o di pericolo - o amministrative
(sanzioni pecuniarie, ritiro dal mercato, divieto di utilizzazione
ecc.) e, anche, civili per responsabilità da prodotto in
applicazione del DPR 224/88 e della direttiva 85/374 CEE sulla
responsabilità (oggettiva) del produttore.
Nel caso in cui gli organi di
vigilanza accertino per una nuova attrezzatura, macchina o
componente di sicurezza, una violazione alle norme di sicurezza sul
lavoro e di conseguenza la non rispondenza ai requisiti
dellAllegato I, oltre a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 (art. 6
e relative sanzioni), dovranno anche darne immediata
comunicazione al Ministero dellindustria ed al Ministero del
Lavoro. Laccertamento, infatti, della pericolosità di una
macchina potrebbe dar luogo non soltanto alle procedure ed alle
sanzioni amministrative o alle misure applicabili nel singolo
procedimento (sequestro ecc.) ma a provvedimenti ministeriali
adattabili sul piano generale - con il ritiro dal mercato o il
divieto di utilizzazione - per impedire che la diffusione di una
macchina pericolosa presso i rivenditori o gli utilizzatori possa
produrre danni in serie.
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1.3.2. Responsabilità
dei datori di lavoro
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Per
quanto riguarda il datore di lavoro utilizzatore, le responsabilità
penali a suo carico derivano dallobbligo di verificare, anche per
macchine marcate CE, la rispondenza della macchina alla normativa
infortunistica, prima dellimpiego nellattività produttiva.
È quindi evidente che la marcatura CE non
garantisce la rispondenza della macchina a tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalle norme e non solleva il datore di lavoro
utilizzatore dalle sue responsabilità.
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1.3.3.Macchine usate
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Alcune
precisazioni vanno fatte per quanto riguarda le macchine costruite
prima dellentrata in vigore del DPR. 459/96.
Le
macchine che si possono considerare usate - in quanto non
nuove né rimesse a nuovo, né radicalmente trasformate sul piano
tecnico o delle modalità dl utilizzo - possono essere
commercializzate senza tutte le procedure ed i requisiti che
comportano la marcatura CE ma devono essere accompagnate da una
attestazione di conformità alla legislazione previgente.
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1.3.3.Macchine usate (segue)
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Per
legislazione previgente si deve considerare tutta quella
maturata, prima dellentrata in vigore della direttiva
macchine, in tema di: sicurezza meccanica, igiene del lavoro,
sicurezza elettrica, rumore, compatibilità elettromagnetica (con
riferimento, rispettivamente, al DPR 547/55, al DPR 303/56, alla L.
791/77, al D. Lgs. 277/91, ed al D. Lgs. 476/92).
Al
riguardo è opportuno ricordare quindi che: ai commercianti - così
come ai progettisti, ai costruttori, agli installatori ed ai datori
di lavoro si applicano, sul piano delle responsabilità penali e
civili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Peraltro,
sul piano penale, una attestazione di conformità alla
legislazione previgente che risultasse non veritiera o incompleta
(ad esempio, riferita soltanto al rispetto del DPR 547/55)
esporrebbe il dichiarante alle responsabilità connesse ai
reati di frode in commercio e falso specificamente
attinenti ai prodotti industriali.
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1.3.4.Infortuni
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Prima
di concludere, non si può fare a meno di precisare che per una
macchina (marcata o non marcata CE), che sia risultata non soltanto
pericolosa ma anche dannosa (evento infortunistico), la
violazione accertata può comportare per tutti i soggetti
(progettisti, fabbricanti, commercianti, installatori e datori di
lavoro) altre e più gravi responsabilità penali in relazione, in
particolare, agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
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2.Documentazione
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Le macchine, le attrezzature
ed i dispositivi di sicurezza, marcati CE, devono essere corredati
di specifica documentazione.
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2.1Libretto duso e manutenzione

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Nel libretto duso e
manutenzione devono essere riportate tutte le fasi operative (messa
a punto, utilizzo, pulizia, ecc.) della macchina con le modalità
corrette di esecuzione. Inoltre devono essere indicate: le modalità
di installazione, i dispositivi di protezione e la loro regolazione,
i rischi residui, i DPI (ove previsti), la tipologia e le
caratteristiche degli impianti accessori (basamenti, ammortizzatori
ecc.), le fasi di smaltimento della macchina o di sue parti. Tutte
queste informazioni devono essere scritte nella lingua del paese
dove la macchina è commercializzata e messa in esercizio.
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2.2.Dichiarazione di conformità
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La dichiarazione di conformità
rappresenta la certificazione con la quale il costruttore dichiara di aver prodotto la macchina nel rispetto della
vigente legislazione, assumendone la piena responsabilità.
Questo documento deve
contenere il nominativo e la anagrafica completa del costruttore, il
modello ed il tipo di macchina con relativo numero di matricola ed
anno di fabbricazione.
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INDICAZIONI
SPECIFICHE
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OGGETTO
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AZIONE
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3.Fasi
preliminari allacquisto
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Il datore di lavoro
utilizzatore nellacquisto di nuove macchine, attrezzature e dispositivi
di sicurezza, deve effettuare una analisi preliminare in modo da
raccogliere una serie di utili indicazioni tecnico pratiche,
coinvolgendo i soggetti interessati (RSPP, RLS, consulenti, ecc.)
Queste indicazioni
riguardano pertanto lapproccio necessario per consentire ladeguato
acquisto di una macchina, per la corretta messa in esercizio e per
lavorare in sicurezza.
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3.1.Come
orientarsi nella scelta

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La scelta della
tipologia di macchina, come di un modello o di un altro, dipende
essenzialmente dal tipo di lavorazioni che vi dovranno essere svolte.
Infatti il mercato offre macchine, anche dello stesso tipo, profondamente
diverse fra loro, non solo per capacità produttiva, ma anche per la loro
versatilità, semplicità degli interventi richiesti (uso, messa a punto,
pulizia,
) e soprattutto per i livelli di sicurezza offerti.
ATTENZIONE !!! Sbagliare
la scelta di una macchina comporta lintroduzione nellunità
produttiva di rischi e relative problematiche difficilmente aggredibili.
Ogni macchina viene
progettata, costruita e dotata di sistemi e dispositivi di sicurezza in
funzione anche delle lavorazioni particolari loro richieste e dei relativi
rischi. Un diverso utilizzo della macchina rispetto a quello previsto dai
progettisti e dai costruttori, oltre a far decadere ogni loro
responsabilità, rende difficoltoso ed anche più rischioso lutilizzo
della macchina stessa.
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3.1.Come
orientarsi nella scelta
(segue)
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La valutazione dei
contenuti del libretto duso e manutenzione assume particolare utilità
per esprimere il giudizio sulla adeguatezza o meno della macchina rispetto
al lavoro che da essa dovrà essere svolto: ad esempio in riferimento alle
dimensioni minime e massime delle pelli in lavorazione, alla quantità di
materiale asportabile, alla natura e tipologia delle pelli (umide o
secche, depilate o in pelo), oppure in relazione alle dotazioni di
protezione, alla necessità di dispositivi di sicurezza previsti ed agli
accessori supplementari. La mancanza di alcuni dispositivi o accessori ed
attrezzi in particolari operazioni quali ad esempio la messa a punto, la
manutenzione o la pulizia, può determinare limpossibilità di eseguire
in sicurezza dette operazioni.
Richiedere pertanto detto
documento al costruttore durante questa fase consente di avere
informazioni importanti ed in tempo utile per eventualmente modificare la
scelta, ed a nostro giudizio si tratta di pratica irrinunciabile.
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3.2.Interfaccia
macchina ambiente di lavoro
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Nella scelta di una nuova
macchina, dovrà essere considerato anche lambiente di lavoro dove
questa dovrà operare compatibilmente con le altre attrezzature già in
uso e relativi impianti. Mettere vicino macchine con determinate classi di
rischio può determinare rischi supplementari e non presenti sulle singole
macchine. Ad esempio:
·
introdurre nuovi macchinari in ambienti già rumorosi può
determinare un aumento della pressione sonora con peggioramento generale
dello stesso ambiente.
·
posizionare macchine che producono durante il loro impiego polveri
o sviluppano vapori e aerosol infiammabili o esplosivi vicino a fonti di
calore o attrezzature che producono scintille (mole, affilatrici,
)
aumenta notevolmente il rischio di incendio ed esplosione.
Tali situazioni, se
sottovalutate, possono introdurre o amplificare detti rischi nellambiente
di lavoro.
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3.2.Interfaccia
macchina ambiente di lavoro
(segue)
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Inoltre,
dovranno essere prese in considerazione le dimensioni della macchina in
relazione agli ingombri per individuare lo spazio necessario. In questo spazio dovrà essere
considerato anche quello utile al deposito delle pelli e degli altri
materiali in lavorazione (pianali, cassoni, carrelli, ecc.). Linstallazione
di una nuova macchina non deve ostacolare la circolazione delle merci, dei
veicoli e dei pedoni, in particolare rispetto a: vie di transito,
ingresso, uscite normali e/o demergenza, accesso al posto di lavoro,
spazio operativo di altre macchine ed impianti, ecc. Dovranno inoltre
essere rispettati i principi dellergonomia.
Nella valutazione
preventiva del luogo dove la nuova macchina verrà inserita si dovrà
tenere di conto anche dei cicli e flussi produttivi.
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3.2.1Rumore
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Come già detto anche il
rumore deve essere un parametro da valutare nella scelta di una nuova
macchina. Il rumore prodotto dalla macchina deve essere indicato dal
costruttore nel libretto di uso e manutenzione. Lutilizzatore deve
privilegiare nellacquisto delle macchine quelle meno rumorose.
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3.2.2Illuminazione
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La scelta della macchina e
il suo futuro collocamento dovranno tenere conto che luso deve essere
consentito solo con luce ambientale sufficiente. Inoltre, nella zona di
lavoro dovrà essere garantita una illuminazione adeguata alla lavorazione
e comunque non inferiore a quanto indicato dalla normativa tecnica (lilluminazione
non deve creare abbagliamenti o zone dombra).
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3.3.Interfaccia
macchina impianti
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Il costruttore di macchine,
per ogni tipo di macchina prodotta, al momento della progettazione e della
costruzione, deve indicare le caratteristiche degli impianti ausiliari
(impianto elettrico, pneumatico e di aspirazione
quando richiesto), necessari al corretto funzionamento della macchina.
Dovranno essere riportate nel libretto duso e manutenzione le
caratteristiche tecniche relative agli stessi impianti. Lacquirente
dovrà valutare la disponibilità in azienda degli impianti richiesti o se
invece dovrà dotarsene.
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4.Fase di
acquisto
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4.1.Esame della
macchina
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Una volta portata a termine
la scelta preliminare, individuata quindi la macchina da acquistare, e
prima di sottoscrivere qualsiasi impegno, è opportuno visionare la
macchina stessa effettuando una visita presso il costruttore e/o
rivenditore, al fine di verificare che non vi siano carenze palesi. A
titolo esemplificativo si indicano alcuni requisiti che dovrebbero essere
esaminati con più attenzione:
·
apparecchiature elettriche della macchina (quadro, pulsanti di
comando, ecc) con grado di protezione idoneo alle lavorazioni ed al luogo
in cui la macchina dovrà operare (presenza di polveri, umidità, ecc.)
·
i dispositivi di comando (pulsanti, interruttori, ecc.) devono
avere la chiara indicazione della funzione a cui si riferiscono ed avere
le targhette con scritte nella lingua del paese ove la macchina viene
utilizzata.
·
presenza di selettori di funzionamento a chiave e di eventuali
selettori modali sempre a chiave.
·
presenza di dispositivi di protezione in tutte le zone pericolose, individuati
e segnalati
·
presenza di carters di segregazione degli organi in movimento
bloccati meccanicamente e/o dotati di blocchi elettrici
·
pulsante di emergenza facilmente raggiungibile da tutte le
postazioni di lavoro
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4.2.Contratto
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Nella fase contrattuale
finale (stesura e sottoscrizione del contratto di compravendita o di
fornitura), occorre mettere in atto alcuni accorgimenti che consentano di
individuare e gestire con chiarezza i rispettivi adempimenti, per evitare,
per quanto possibile, il successivo insorgere di controversie o di azioni di scarico di responsabilità.
Come
già suggerito al punto 3.1., prima della stipula del contratto è
opportuno che il compratore abbia acquisito e valutato il libretto duso
e manutenzione.
Oltre
alle consuete clausole commerciali (tempi di consegna, forma di pagamento,
garanzia e quantaltro previsto dal codice civile), il contratto
dovrebbe contemplare almeno i seguenti aspetti:
§
Elencazione di tutta la
documentazione tecnica fornita dal costruttore a corredo della macchina.
§
Prevedere che sia
effettuata, da parte dellacquirente o di suo mandatario, una visita di
accettazione della macchina presso il costruttore prima della spedizione.
§
Specificare le
procedure e le modalità della consegna ed installazione della macchina
(es.: necessità di attrezzature speciali per il sollevamento ed il
posizionamento, eventuale interruzione dellattività produttiva dellacquirente,
necessità di manodopera specializzata esterna, ecc.)
§
Prevedere un periodo di
consegna provvisoria della macchina, con assistenza del costruttore alla
messa in funzione e alla determinazione di procedure specifiche per lutilizzo
della macchina nellambiente di lavoro e per la formazione del personale
addetto.
§
Prevedere, al termine
del periodo sopra detto, il rilascio del certificato di installazione di
cui al successivo punto 4.3.
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4.3.Certificato
di installazione
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La messa in esercizio di
una nuova macchina è normalmente affidata direttamente alla stessa ditta
costruttrice; in questo caso è opportuno richiedere una certificazione di
installazione attestante che la macchina è stata messa in servizio dal
fabbricante che così, oltre che della progettazione e della costruzione,
diventa responsabile anche della installazione.
Nel caso in cui i lavori di
installazione siano affidati a terzi, quali ad esempio il rivenditore o
ditta di fiducia dellutilizzatore, è opportuno eseguire una verifica
finale, a cui far partecipare anche il costruttore, il quale
sottoscriverà, insieme a tutti gli altri soggetti, il certificato di
corretta installazione. Questo contribuirebbe, in una fase di estrema forza
da parte dellutilizzatore, a vincolare ogni soggetto alle proprie
responsabilità.
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5.Note
finali
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Linserimento nel ciclo
produttivo di un nuovo macchinario comporterà laggiornamento della
valutazione del rumore e dei rischi (D.lgs 277/91 e D.lgs 626/94) con il
coinvolgimento delle varie figure interessate (RSPP, RLS, consulenti,
ecc.). In particolare si dovrà verificare la necessità di introdurre
nuove procedure organizzative ed operative e si dovrà procedere allaggiornamento
dellinformazione e della formazione dei lavoratori addetti, dando così
pratica attuazione alle normative sopraccitate.
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